Sez. 2, Sentenza n. 2822 del 24/11/1967 (Rv. 330401 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI FRA LE COSTRUZIONI - RAPPORTO FRA DISTANZA E ALTEZZA - ARTT 41 E 42 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DI SIRACUSA*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI FRA LE COSTRUZIONI - RAPPORTO FRA DISTANZA E ALTEZZA - ARTT 41 E 42 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DI SIRACUSA*
L'art. 41 del regolamento edilizio del comune di Siracusa del 13 giugno 1933 contempla la costruzione di fabbricati al margine di vie, zone e spazi liberi e presuppone un suolo che sia limitato dalla preesistenza di edifici sul lato opposto, stabilendo che deve essere mantenuto un distacco tra le due opposte costruzioni non inferiore a tre quinti dell'altezza del fabbricato piu alto e, comunque, non inferiore a otto metri l'art. 42 dello stesso regolamento, contempla l'elevazione di fabbricati su aree contigue appartenenti a proprietari diversi che non siano state fino a quel momento interessate da alcuna costruzione. Quest'ultima norma, stabilendo che i proprietari di aree libere contigue debbono lasciare fra le opposte costruzioni, ciascuno per la parte che lo riguarda, una zona complessivamente libera che sia di larghezza proporzionale alla massima altezza consentita (metri venti), ha riguardo a tale altezza per la Determinazione della distanza di tre quinti dell'altezza del fabbricato piu alto che deve intercorrere tra le opposte future costruzioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Regol. Locale 13/06/1933 art. 42, Regol. Locale 13/06/1933 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)