Sez. 2, Sentenza n. 8788 del 26/11/1987 (Rv. 456173 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - MISURAZIONE DELLE DISTANZE DAL CONFINE - AMMISSIBILITÀ.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - MISURAZIONE DELLE DISTANZE DAL CONFINE - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di distanze tra edifici il principio della prevenzione, stabilito dal codice civile, può essere modificato, integrato o derogato in vario modo dai regolamenti comunali, sia per quanto concerne la misura della distanza, sia per quanto riguarda le modalità di misurazione della stessa, potendo essere stabilito che la distanza si debba misurare non tra le costruzioni, ma rispetto al confine di ciascun fondo. L'art. 42 del regolamento edilizio del comune di Siracusa (che stabilisce che i proprietari di aree libere contigue devono lasciare fra le opposte erigende costruzioni, ciascuno per la parte che lo riguarda, una zona complessivamente libera di 12 mt, corrispondente ai tre quinti della altezza del fabbricato più alto, la cui altezza non può comunque superare i 20 mt) deroga al principio della prevenzione previsto dall'art. 875 cod. civ. e, pertanto, in assenza d'una convenzione col vicino, costitutiva, a carico del fondo di questi ed a vantaggio di quello del preveniente, d'una vera e propria servitù, il preveniente stesso, che non intenda costruire sul confine, se ne deve tenere a distanza non inferiore al limite regolamentare (6 mt), senza possibilità di costruire ad una distanza inferiore. (Conf Cass 4125/79, mass n 400629; (Conf 2822/67, mass n 330401).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)