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Sez. L, Sentenza n. 10771 del 28/10/1998 (Rv. 520197 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Operatori di ripresa (telecinefotooperatori) addetti a testate giornalistiche televisive - Riconoscimento della qualifica di giornalista - Diritto all'applicazione dei relativi istituti contrattuali - Accertamento in astratto e in concreto dei presupposti delle varie indennità - Necessità - Fattispecie relativa a indennità di doppia testata, specializzazione, miniinviato, ecc., di cui agli accordi integrativi per i giornalisti della RAI.
Stato
decisa il 1998-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520197-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE

Nel caso di riconoscimento del diritto alla qualifica di giornalista di operatori di ripresa addetti ai servizi giornalistici di testate giornalistiche televisive, ai fini del riconoscimento dei vari istituti contrattualmente previsti per i giornalisti va eseguita una compiuta analisi dei presupposti richiesti dalle norme collettive per il riconoscimento in concreto di ciascuno di essi e della ricorrenza in fatto dei presupposti medesimi, particolarmente quando si tratta di indennità presumibilmente connesse a caratteristiche, modalità e tempi delle prestazioni concretamente svolte. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata per vizio di motivazione in merito al riconoscimento, in riferimento ad accordi integrativi per i giornalisti della RAI, delle indennità di doppia testata, di specializzazione e di "mini - inviato" - per le quali erano rimasti senza risposta i motivi di appello circa la mancata ricorrenza dell'aggravio di lavoro in caso di utilizzazione per più testate del sevizio realizzato dal cineoperatore, circa la necessaria strumentalità dei mezzi tecnici nel lavoro dei cineoperatori, e circa l'intrinseco carattere esterno dell'attività dei medesimi -, nonché del forfait per lavoro domenicale e festivo e per lavoro straordinario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, DPR 19/07/1976 num. 649 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)