Sez. L, Sentenza n. 13945 del 25/09/2002 (Rv. 557594 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Operatori di ripresa (telecineoperatori) addetti a testate giornalistiche televisive - Riconoscimento della qualifica di giornalista - Diritto all'applicazione dei relativi istituti contrattuali - Accertamento in astratto e in concreto dei presupposti delle varie indennità - Necessità - Fattispecie relativa a indennità di "specializzazione", "doppia testata", "mini - inviato", "locomozione", "compenso per lavoro domenicale e festivo", "aumento supplementare" e "compenso per lavoro straordinario", di cui agli accordi integrativi per i giornalisti della RAI.
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE
Nel caso di riconoscimento del diritto alla qualifica di giornalista di operatori di ripresa addetti ai servizi giornalistici di testate giornalistiche televisive, ai fini del riconoscimento dei vari istituti contrattualmente previsti per i giornalisti va eseguita una compiuta analisi dei presupposti richiesti dalle norme collettive per il riconoscimento in concreto di ciascuno di essi e della ricorrenza in fatto dei presupposti medesimi, particolarmente quando si tratta di indennità presumibilmente connesse a caratteristiche, modalità e tempi delle prestazioni concretamente svolte. (Nella specie, la S.C. ha rigettato le doglianze mosse all'impugnata sentenza, rilevando come il giudice del merito abbia ritenuto ampiamente provata la sussistenza - necessaria ai dell'attribuzione dell'indennità di specializzazione- della strumentalità dei mezzi tecnici utilizzati ai fini dello svolgimento dell'attività di cineoperatore; e ravvisando essere stato dal giudice del merito correttamente ritenuto, per converso, non spettanti: l'indennità di "doppia testata", in difetto del requisito, richiesto dall'art. 5 dell'accordo integrativo in oggetto, dell'"aggravio di lavoro", da ravvisarsi nella prestazione delle mansioni in favore di più soggetti richiedenti il prodotto da cui derivi in concreto un effettivo sacrificio del prestatore d'opera maggiore rispetto a quello normalmente richiesto per l'espletamento dell'attività in favore di un singolo committente; l'indennità di "mini inviato", in difetto del requisito, richiesto dall'art. 7 dell'accordo integrativo in oggetto, della mera "occasionalità" del servizio "esterno"; l'indennità di "locomozione", in difetto del necessario presupposto dell'utilizzazione di propri automezzi per gli spostamenti richiesti; il compenso per il "lavoro domenicale e festivo", in ragione della non contestata interpretazione letterale dell'art. 1 dell'accordo integrativo del 14 dicembre 1972 disciplinante la materia secondo cui esso è appannaggio dei soli giornalisti dipendenti della società nell'anno 1972; l'"aumento supplementare" previsto per i giornalisti pervenuti al venticinquesimo anno di servizio, alla stregua della non contestata interprestazione secondo cui del beneficio possono godere solamente "coloro che hanno prestato, come giornalisti, la loro attività per tale periodo di tempo"; il "compenso per lavoro straordinario", in ragione dell'inammissibilità della censura concernente l'interpretazione della domanda, operazione riservata al giudice del merito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 1726, DPR 19/07/1976 num. 649
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)