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Sez. L, Sentenza n. 13945 del 25/09/2002 (Rv. 557593 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Operatori di ripresa - Telecineoperatori - giornalisti addetti a testate giornalistiche televisive - Riconoscimento della qualifica di giornalista - Diritto all'applicazione dei relativi istituti contrattuali - Accordi integrativi stipulati tra Intersind - Rai e Fnsi - Usigrai - Applicabilità - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557593-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE

Gli accordi integrativi tra Intersind - Rai e Fnsi - Usigrai si applicano, unitamente al contratto nazionale di lavoro giornalistico, anche ai telecineoperatori - giornalisti dipendenti della Rai, poiché detti accordi aziendali non hanno una sfera soggettiva diversa, e, in difetto del benché minimo supporto normativo, non è nemmeno configurabile una distinzione tra una "specie tipica e maggioritaria" di giornalisti, che si esprime attraverso lo scritto e il parlato, e una "specie atipica e minoritaria" di giornalisti, che si esprime attraverso immagini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)