Sez. 2, Sentenza n. 3215 del 08/10/1969 (Rv. 343217 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - PROPOSIZIONE, IN PRIMO GRADO, DI DOMANDA DI RILASCIO DI UN BENE FONDATA SU DI UN COMODATO - DEDUZIONE, IN APPELLO, DELL'AZIONE DI RIVENDICAZIONE - LEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - PROPOSIZIONE, IN PRIMO GRADO, DI DOMANDA DI RILASCIO DI UN BENE FONDATA SU DI UN COMODATO - DEDUZIONE, IN APPELLO, DELL'AZIONE DI RIVENDICAZIONE - LEGITTIMITA.*
Qualora in primo grado sia stato chiesto il rilascio di un immobile, occupato dal convenuto, gratuitamente e precariamente, senza alcun titolo, ed il giudice adito abbia rigettato la domanda per difetto di prova del dedotto comodato, legittimamente in appello l'attore a sostegno dell'immutato 'petitum' (rilascio dell'immobile) puo porre la diversa 'causa petendì costituita dal suo diritto di proprieta sull'immobile (Azione di rivendicazione), non introducendosi in siffatto modo nel processo un nuovo tema d'indagine e di decisione, ossia non introducendosi in siffatto modo una domanda nuova in appello. (V 928-68, massima n 332288 1577-66, massima n 323134).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)