Sez. L, Sentenza n. 11921 del 08/11/1991 (Rv. 474550 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario | Dei lavoratori addetti a prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia - Configurabilità - Condizioni - Carattere fisso o continuativo di tale lavoro - Trasformazione di quest'ultimo in lavoro ordinario - Esclusione - Limiti - Conseguenze.
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario
Anche per i lavoratori addetti a prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia, esclusi ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 e della tabella di cui al R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657, da limitazioni di orario, può configurarsi l'espletamento di lavoro straordinario quando, nonostante la discontinuità della prestazione lavorativa, sia convenzionalmente fissato un preciso orario di lavoro e questi risulti in concreto superato; in tal caso peraltro la circostanza che il lavoro sia effettuato in modo fisso e continuativo non vale a trasformare la natura della prestazione ordinaria, ove (alla stregua di un'indagine di fatto riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione immune da vizi) non risulti una volontà volta ad includere nell'orario normale detto prolungamento della prestazione. In mancanza di una siffatta volontà il compenso percepito dal lavoratore non è computabile ai fini delle spettanze per ferie, riposi, gratifica natalizia da commisurare secondo la contrattazione collettiva alla retribuzione normale dovuta per il lavoro ordinario, mentre per la indennità di anzianità ed il trattamento di fine rapporto valgono rispettivamente la regola di cui all'art. 2120 (vecchio testo) cod. civ. e nella vigenza dell'art. 1 della legge n. 297 del 1982 la possibilità di derogarvi con la contrattazione collettiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 15/03/1923 num. 692 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 06/12/1923 num. 2657 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)