Sez. L, Sentenza n. 10250 del 28/09/1995 (Rv. 494130 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Determinazione - Principio di ragionevolezza - Operatività - Accertamento - Compito esclusivo del giudice del merito - Limiti - Fattispecie relativa a determinazione pattizia dell'orario di lavoro di tredici ore e mezza giornaliere per mansioni di guardiania comprendenti anche varie attività fisiche discontinue.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
Il principio di ragionevolezza, in base al quale l'orario di lavoro deve comunque rispettare i limiti imposti dalla tutela del diritto alla salute, si applica anche alle mansioni discontinue o di semplice attesa per le quali la variabilità, caso per caso, della loro onerosità - la quale dipende dalla intensità e dalla natura della prestazione ed è diversa a seconda che questa sia continuativa, anche se di semplice attesa, o discontinua - impedisce una limitazione dell'orario in via generale da parte del legislatore. La valutazione in ordine al superamento, in concreto, del suddetto limite, spetta al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se assistita da motivazione logica e sufficiente. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., decidendo in una fattispecie relativa allo svolgimento di mansioni di guardiania, che comprendevano peraltro, oltre all'attività di semplice attesa, varie attività fisiche discontinue, quali la pulizia dei locali, l'apertura e chiusura della recinzione, la risposta alle chiamate telefoniche dei clienti, aveva ritenuto nulla, per violazione del suddetto principio di ragionevolezza, la determinazione pattizia dell'orario di lavoro nella parte in cui esso superava il limite delle 13 ore e mezza giornaliere).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 CORTE COST., Regio Decr. 06/12/1923 num. 2657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)