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Sez. 3, Sentenza n. 10677 del 01/10/1984 Ud. (dep. 30/11/1984) Rv. 166899 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - COMUNICAZIONE CON LETTERA RACCOMANDATA - AVVISO DI RICEVIMENTO - ILLEGIBILITÀ DELLA FIRMA DEL CONSEGNATARIO - IRRILEVANZA - RATIO.*
Stato
decisa il 1984-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166899-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - COMUNICAZIONE CON LETTERA RACCOMANDATA - AVVISO DI RICEVIMENTO - ILLEGIBILITÀ DELLA FIRMA DEL CONSEGNATARIO - IRRILEVANZA - RATIO.*

Nel caso in cui la notifica sia stata eseguita a norma dell'art. 169 cod. proc. pen., l'avviso di ricevimento di lettera raccomandata, controfirmato dall'agente postale, determina la presunzione che il pubblico ufficiale abbia ricercato il destinatario nel suo domicilio e gli abbia consegnato l'atto, né ha rilievo la illegibilità della firma del consegnatario nella ricevuta di ritorno. Infatti, poiché la ricevuta di ritorno della raccomandata "è formalità che concorre alla prova della comunicazione, non anche a condizionarne la validità", la doglianza relativa al modo di compilazione della ricevuta medesima è generica ed ininfluente ove non si faccia riferimento alla mancata ricezione dell'atto. (V mass n 157962; (V mass n 158963).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)