Sez. 2, Sentenza n. 15189 del 09/06/2008 (Rv. 603564 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SOGGETTI PASSIVI | Opera pubblica - Realizzazione a seguito di dichiarazione di pubblica utilità - Idoneità delle scelte compiute dalla P.A. a comprimere il diritto del privato - Sussistenza - Possibilità di far valere il rispetto delle distanze legali - Esclusione - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SOGGETTI PASSIVI
In relazione a controversie promosse prima dell'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, la modalità di realizzazione di un'opera pubblica costituisce estrinsecazione di una potestà della P.A.; ne consegue che non può essere accolta la domanda del privato proprietario confinante che deduca una lesione del proprio diritto al rispetto delle distanze legali, poiché le scelte della competente autorità circa l'ubicazione dell'opera sono idonee a comprimere la posizione giuridica soggettiva del privato - che resta, peraltro, sempre titolare del diritto all'indennizzo o al risarcimento del danno - né il giudice ordinario può interferire sull'atto amministrativo o sulla sua concreta attuazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione alla realizzazione di un'opera pubblica a seguito di regolare procedura espropriativa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1 del 1978, aveva condannato l'amministrazione ad arretrare il muro di sostegno eretto sul confine e il relativo terrapieno fino al rispetto della distanza legale di cinque metri).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 20/03/1865 num. 2248 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 9, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 10, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge 03/01/1978 num. 1 art. 1 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)