Sez. U, Sentenza n. 1612 del 09/02/1993 (Rv. 480819 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Opere pubbliche | Esistenza o realizzazione a seguito di dichiarazione di pubblica utilità ed approvazione dell'apposito progetto tecnico e redazione del progetto di massima e del piano particolareggiato - Estrinsecazione di una potestà della Pubblica Amministrazione - Configurabilità - Azione di tutela del proprietario confinante con l'opera pubblica per violazione delle distanze legali - Inammissibilità - Compressione della posizione soggettiva di detto proprietario - Sussistenza - Limiti - Interferenza del giudice ordinario sull'atto amministrativo e sulla sua attuazione - Divieto.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Opere pubbliche
Il concreto modo di essere o di realizzare un'opera pubblica a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, ed approvazione dell'apposito progetto tecnico e redazione, ai fini delle espropriazioni, del progetto di massima, del piano particolareggiato e della relazione tecnica esplicativa - nell'osservanza di un procedimento che offre strumenti di tutela sia amministrativi (artt. 10 e 11 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e 16-19 della legge 25 giugno 1865 n. 2359) sia di giustizia amministrativa (art. 2, lettera b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034) - costituisce estrinsecazione di una potestà della Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che non è ammissibile l'esperibilità dell'azione petitoria o possessoria del proprietario confinante con l'opera pubblica, che deduca una lesione del proprio diritto o del proprio possesso per effetto di inosservanza delle distanze legali, in considerazione della idoneità delle scelte della competente autorità circa l'ubicazione dell'opera a comprimere la posizione soggettiva del detto proprietario - che resta, peraltro, titolare del diritto all'indennizzo, tutelabile davanti al giudice ordinario, per l'imposizione di fatto di una servitù conseguente a realizzazione dell'opera -, nonché del divieto per lo stesso giudice ordinario di interferire sull'atto amministrativo e sulla concreta attuazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 16 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 17 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 18, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 19, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 10, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 11 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)