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Sez. 3, Sentenza n. 368 del 11/01/2005 (Rv. 579571 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - IN GENERE | Indicazioni prescritte dall'art. 2659 n. 4 cod. civ. - Idoneità ad individuare senza incertezze il bene - Necessità ai fini dell'opponibilità dell'atto ai terzi - Ricorso ad elementi estranei - Esclusione - Anche a seguito della legge n. 52 del 1985.
Stato
decisa il 2005-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579571-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - IN GENERE

La nota di trascrizione di un atto tra vivi relativo ad un bene immobile deve contenere, ai sensi dell'art. 2659, n. 4, cod. civ., le indicazioni riguardanti la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, le quali debbono consentire di individuare, senza possibilità di equivoci e di incertezze, gli estremi essenziali dell'atto ed il bene al quale esso si riferisce, in quanto hanno la funzione di stabilire i limiti entro i quali l'atto trascritto è opponibile ai terzi, restando, viceversa, esclusa la possibilità di attingere all'uopo ad elementi diversi da quelli indicati nella nota di trascrizione, la cui funzione di fonte della pubblicità immobiliare, sulla base di un principio di autoresponsabilità del trascrivente, non è venuta meno per effetto della introduzione del sistema di informatizzazione di cui alla legge n. 52 del 1985.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659 n. 4, Cod. Civ. art. 2826, Legge 27/02/1985 num. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)