Sez. 3, Sentenza n. 13137 del 01/06/2006 (Rv. 590715 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE | Opponibilità ai terzi di un determinato atto o domanda giudiziaria trascritta - Riferimento esclusivo alla nota di trascrizione - Fattispecie relativa a ricorso per separazione personale tra coniugi.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE
Per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto od una domanda giudiziale trascritta sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare senza possibilità di equivoci ed incertezze gli elementi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce, od il soggetto contro il quale la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa, nè peraltro possa ostare la tardiva menzione sui registri ausiliari preordinati alla ricerca. (Nella specie la ricorrente, comproprietaria della casa coniugale, aveva trascritto domanda per separazione giudiziale nel 1995 e alla fine del 1996 l'atto con cui il marito costituiva in favore di lei un diritto di abitazione sullo stesso immobile; nelle more tra i due atti una creditrice del marito aveva però iscritto ipoteca giudiziale sulla quota di proprietà di quest'ultimo. La S.C, in base all'enunciato principio, ha confermato la decisione del merito, che aveva escluso che la generica trascrizione del ricorso per separazione valesse già a tutelare la costituzione del diritto di abitazione, attesa la differenza tra quest'ultimo e l'assegnazione della casa familiare, che è un diritto personale di godimento. La Corte ha precisato che atto trascrivibile sarebbe stato comunque non il ricorso per separazione, ma il provvedimento di assegnazione della casa familiare, del quale parte ricorrente aveva dedotto l'opponibilità solo nel giudizio di cassazione e comunque oltre il termine di nove anni dall'adozione entro il quale può essere opposto al terzo acquirente.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2665
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)