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Sez. 3, Sentenza n. 1942 del 23/02/1998 (Rv. 512945 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - OMISSIONI OD INESATTEZZE | Conseguenze - Invalidità della trascrizione - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512945-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - OMISSIONI OD INESATTEZZE

In tema di trascrizione, al fine di stabilire se ed in quali limiti un determinato atto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivo al contenuto della nota di trascrizione, unico strumento funzionale, "ex lege", alla conoscenza, per gli interessati, del contenuto, dell'oggetto e del destinatario dell'atto. Non è inficiata da alcun vizio di validità la nota che, tra l'altro, contenga una erronea indicazione della sede della persona giuridica acquirente, poiché, a mente dell'art. 2665 cod. civ., è da ritenersi causa di invalidità della nota "de qua" non ogni generica omissione od inesattezza, ma soltanto la erronea indicazione inducente incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui l'atto si riferisce. (La S.C. ha avuto modo di sancire il principio di diritto di cui in massima con riferimento ad una peculiare vicenda che aveva visto il giudice di merito rigettare la richiesta di declaratoria di invalidità di una nota di trascrizione relativa all'alienazione di un immobile in favore di una società - per erronea indicazione della sua sede sociale - che non aveva proceduto all'interpello di legge nei confronti del precedente conduttore del bene - violandone il diritto di prelazione - il quale, per effetto di tale, erronea indicazione, non avendo potuto notificare tempestivamente all'acquirente il suo intendimento di esercitare il diritto di riscatto ex artt. 38 e 39 della legge sull'equo canone, aveva invocato, appunto, tale declaratoria di invalidità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2665, Legge 31/10/1995 num. 1064

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)