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Sez. 1 - , Ordinanza n. 7577 del 18/03/2019 (Rv. 653229 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Concordato preventivo con riserva - Termine per presentare la proposta - Deposito della proposta - Documentazione ex art. 161 l.fall. - Integrazione successiva - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653229-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, il debitore che dopo la domanda di ammissione al concordato con riserva abbia presentato la relativa proposta senza la documentazione prescritta dall'art. 161 l.fall., può ancora avvalersi del termine di sessanta giorni accordato dal tribunale, ex art. 161, comma 6, l.fall., allo scopo di integrare la detta documentazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva revocato il fallimento dichiarato dal tribunale dopo aver dichiarato inammissibile la proposta del debitore, depositata solo sette giorni dopo la domanda di concordato con riserva, in quanto priva della necessaria attestazione del professionista ex art. 161, comma 3, l.fall.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)