Sez. 1, Ordinanza n. 7117 del 12/03/2020 (Rv. 657492 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | “Preconcordato” ex art. 161, comma 6, l.fall. - Natura - Funzione - Documentazione della domanda - Diritto dell'imprenditore al termine per la presentazione - Sussistenza - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
Il cd. preconcordato ex art. 161, comma 6, l.fall. costituisce una mera opzione di sviluppo del concordato, alternativa a quella prevista dai primi tre commi della medesima norma, imperniata sulla facoltà dell'imprenditore, che già ha assunto la qualità di debitore concordatario, di procrastinare il deposito di proposta, piano e relativa documentazione, al fine di anticipare i tempi dell'emersione della crisi, mediante una domanda anticipata corredata dai documenti previsti dal primo periodo del citato comma 6 (fatti salvi gli oneri di allegazione funzionali alla valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore in pendenza della procedura ovvero delle istanze dallo stesso presentate) in un termine, concesso dal Tribunale, cui l'imprenditore ha diritto a meno che il Tribunale non rilevi "aliunde", fin da quel frangente, che l'iniziativa è assunta con abuso dello strumento concordatario.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)