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Sez. 1, Sentenza n. 12549 del 04/06/2014 (Rv. 631415 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Concessione di termine al debitore - Inammissibilità dichiarata per altre ragioni - Violazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631415-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE

In tema di ammissione al concordato preventivo, il tribunale, quando concede il termine previsto dall'art. 162, primo comma, legge fall. per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, esercita un potere discrezionale relativamente al quale il debitore non è titolare di alcun diritto, avendo piuttosto l'obbligo di corredare la domanda di concordato di tutta la documentazione prescritta dall'art. 161 legge fall. Ne consegue che l'assenza di relazione fra il contenuto del richiesto chiarimento e le ragioni dell'inammissibilità non violano il principio del contraddittorio e non danno luogo ad alcuna nullità.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)