diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12867 del 12/07/2004 (Rv. 574465 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Revoca - Condizioni - Invito a riprendere servizio - Insufficienza - Volontà del datore di lavoro di ritenere il rapporto come mai risolto - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574465-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Perché un licenziamento possa intendersi revocato non è sufficiente il mero invito del datore di lavoro al lavoratore a riprendere servizio, senza la dichiarazione da parte del medesimo datore di lavoro di considerare il rapporto come mai risolto, con il conseguente diritto alle mensilità maturate nelle more, restando così eliminate tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal recesso. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di seconde cure che aveva interpretato come revoca del licenziamento quella che dal tenore letterale - che faceva riferimento non già alla reintegrazione ma alla riassunzione, e quindi alla ricostituzione del rapporto di lavoro "ex nunc" e non "ex tunc", con ala conseguenza del mancato pagamento delle retribuzioni maturate - risultava essere una mera proposta di revoca.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)