diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6650 del 19/07/1997 (Rv. 506164 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Revoca - Condizioni - Invito a riprendere servizio - Insufficienza - Volontà del datore di lavoro di ritenere il rapporto come mai risolto - Offerta di piena "restitutio in integrum" - Necessità - Fattispecie concernente il diritto alla indennità alternativa alla reintegrazione.
Stato
decisa il 1997-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506164-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Perché un licenziamento possa intendersi revocato non è sufficiente il mero invito del datore di lavoro al lavoratore a riprendere servizio, senza la dichiarazione da parte del medesimo datore di lavoro di considerare il rapporto come mai risolto e senza che vi sia una "restitutio in integrum" dei diritti derivanti al lavoratore dal rapporto di lavoro, oppure la proposta di un risarcimento tale da eliminare tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti dal licenziamento e cioè determinato nella misura di legge. (Nella specie il datore si era limitato ad invitare il dipendente a riprendere servizio e a formulare generiche proposte risarcitorie; la S.C. - in considerazione della adeguatezza della interpretazione compiuta dal giudice di merito delle dichiarazioni del datore di lavoro e in base al riportato principio - ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto al lavoratore che aveva esercitato in giudizio l'opzione per la non riassunzione, oltre al risarcimento del danno, l'indennità prevista dall'art. 18, quinto comma, della legge n. 300 del 1970, nel testo di cui all'art. 1 legge n. 108 del 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)