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Sez. 6, Sentenza n. 25 del 28/10/1994 Ud. (dep. 05/01/1995) Rv. 200079 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico | Turbamento o interruzione di una singola funzione o prestazione - Configurabilità del reato.
Stato
decisa il 1994-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200079-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico

Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 340 cod. pen. non è necessario che l'azione di interruzione o di turbamento si riferisca al servizio nel suo complesso, ma è sufficiente che sia interrotta o turbata una singola funzione o prestazione. Ciò in quanto, sul piano testuale, il turbamento è riferito alla regolarità dell'ufficio e del servizio, per la cui alterazione basta realizzare anche solo una discontinuità parziale di singole attività; sul piano sistematico, la norma è diretta a tutelare il valore costituzionale del buon andamento dell'amministrazione, sicché l'accoglimento della interpretazione riduttiva implicherebbe che tale valore ottiene dal legislatore solo parziale protezione e non una garanzia di capillare osservanza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)