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Sez. 6, Sentenza n. 9711 del 25/03/1998 Ud. (dep. 10/09/1998) Rv. 213039 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Elemento oggettivo - Turbamento del servizio - Ripercussione sulla totalità del servizio - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213039-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO

Il turbamento della regolarità di un servizio pubblico, considerato dall'art. 340 cod. pen., si verifica anche quando attraverso la condotta di un solo addetto si incida sui mezzi che sono apprestati per il funzionamento del servizio, determinando un impedimento o un disturbo nella ordinata prestazione di esso, senza che rilevi la possibile adozione di mezzi straordinari idonei a ripristinarne la regolarità. (Fattispecie in cui è stata affermata la responsabilità penale per il suddetto reato a carico di un sorvegliante comunale addetto al servizio di raccolta dei rifiuti urbani che, a seguito della sua defezione volontaria dal lavoro, aveva impedito l'espletamento a pieno regime del servizio, in una situazione di emergenza caratterizzata dalla necessità di eliminare una grande massa di rifiuti accumulatisi nel territorio comunale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)