Sez. 6, Sentenza n. 2723 del 21/01/1997 Ud. (dep. 21/03/1997) Rv. 207530 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Servizio che nel complesso continui a funzionare - Configurabilità del reato - Esclusione - Incidenza del comportamento su di una singola prestazione - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie - Servizio di raccolta rifiuti.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO
Non è configurabile il reato di cui all'art. 340 cod. pen. nell'ipotesi in cui il servizio pubblico nel suo complesso continui a funzionare regolarmente adempiendo allo scopo cui è stato predisposto: in tal caso il fatto che una singola prestazione sia stata resa meno adeguata alle condizioni ottimali attraverso cui doveva essere effettuata non può far ritenere sussistere l'ipotesi criminosa in questione. Quanto sopra vale in particolare con riguardo a servizi nei quali gli scopi possono essere raggiunti con modalità e tempi non predeterminati e rigidi ma elastici. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso la ricorrenza del reato in questione a comportamento di soggetto che allontanandosi dal posto di lavoro opera, nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti, determinato un ritardo nella sola prestazione finale dello scarico)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)