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Sez. L, Sentenza n. 5100 del 21/05/1998 (Rv. 515683 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ | Sottoscrizione da parte di giudice estraneo al collegio - Nullità insanabile ex. art. 161 cod. proc. civ. - Provvedimenti conseguenziali della Corte di Cassazione - Rinvio allo stesso giudice - Riesame nel merito con rinnovazione anche della fase deliberativa - Necessità - Controversie di lavoro o comunque prevedenti lettura del dispositivo in udienza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515683-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ

La sottoscrizione della sentenza da parte di un giudice estraneo al collegio giudicante è equiparabile alla omessa sottoscrizione e pertanto comporta la nullità insanabile della sentenza stessa a norma degli artt. 132 e 161 cod. proc. civ.; a tale nullità, ove rilevata nel giudizio di Cassazione, consegue, anche nel rito del lavoro, la rimessione della causa allo stesso giudice perché riesamini il merito nella pienezza dei suoi poteri decisori, senza limitarsi alla rinnovazione della redazione della sentenza sulla base del dispositivo, ancorché letto in udienza come nel rito del lavoro, atteso che, a norma dell'art. 162 cod. proc. civ., la nullità si estende anche al momento deliberativo, momento che, a seguito del deposito della sentenza, ha perso ogni autonomia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)