Sez. L, Sentenza n. 1149 del 07/02/1997 (Rv. 502268 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - INESISTENZA | Controversia soggetta al rito del lavoro - Decisione della causa mediante lettura del dispositivo - Stesura della motivazione della sentenza da parte di giudice estraneo al collegio decidente - Nullità assoluta ed insanabile - Rilievo della nullità da parte della Corte di Cassazione - Conseguenze.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - INESISTENZA
Il principio di immutabilità del collegio giudicante postula che, in controversia soggetta al rito del lavoro, la motivazione della sentenza venga estesa da parte di taluno dei giudici del medesimo collegio che ha deciso la causa dando lettura del dispositivo in udienza; pertanto, la sentenza redatta da un giudice (nella specie in funzione di presidente) estraneo a quel collegio, senza alcuna menzione di eventuali impedimenti ostativi al regolare procedimento, è viziata da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d'ufficio, ai sensi degli articoli 132 e 161, comma secondo cod. proc. civ. rispetto alla quale è esclusa l'applicabilità del procedimento di correzione degli errori materiali, trattandosi di ipotesi equiparabile a quella dell'omessa sottoscrizione del giudice, con l'ulteriore conseguenza che, se da tale vizio sia affetta una sentenza d'appello, l'annullamento di questa in sede di legittimità comporta la rimessione della causa al medesimo giudice di secondo grado, investito del potere - dovere del riesame della stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)