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Sez. 3, Sentenza n. 912 del 22/03/1968 (Rv. 332255 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332255-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI.*

Il ricorso alla liquidazione equitativa del danno, a norma dell'articolo 1226 cod.civ., e consentito quando il danno non puo essere provato nel suo preciso ammontare, o perche il danneggiato sia nell'impossibilita di fornire congrui elementi al riguardo, o perche non e dato riconoscere agli elementi forniti alcuna efficacia. Conforme alle sentenze n.1063-67, massima n.327433, n.612-66, massima n.321214.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)