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Sez. 2, Sentenza n. 108 del 18/01/1969 (Rv. 337988 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - PRESUPPOSTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337988-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - PRESUPPOSTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice non puo procedere alla valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art 1226 cod civ, senza prima vagliare tutti gli elementi di prova raccolti in ordine all'ammontare del danno, al fine di rendere la liquidazione, per quanto possibile, corrispondente alla reale entita del pregiudizio economico sofferto dal danneggiato e puo fare ricorso alla liquidazione equitativa solo del danno quando, pur risultando l'esistenza del danno, riesca impossibile o sommamente difficile dare la prova della concreta entita del pregiudizio sofferto. Di tale difficolta, il giudice, onde legittimare il ricorso all'equita, deve, pero, dare chiara ed esauriente motivazione. (V 2247-68, massima n 334509 912-68, massima n 332255).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)