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Sez. 3, Sentenza n. 2247 del 04/07/1968 (Rv. 334509 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI- PARTICOLARE DIFFICOLTA DI DETERMINAZIONE DEL DANNO - AMMISSIBILITA- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334509-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI- PARTICOLARE DIFFICOLTA DI DETERMINAZIONE DEL DANNO - AMMISSIBILITA- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La liquidazione equitativa dei danni e dell'art.1226 cod.civ. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la Determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarita del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa. Il giudizio, concernente sia l'ammissibilita della liquidazione equitativa ex art. 1226 sia l'ammontare del danno equitativamente liquidato, essendo di puro fatto, si sottrae al controllo di legittimita, sempre che non sia infirmato da errori logici o giuridici. (V. 912-67, massima n. 332255).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)