Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16718 del 01/10/2012 (Rv. 624069 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI | Locazioni stipulate in data anteriore al pignoramento - Opponibilità all'acquirente - Condizioni - Art. 2923, terzo comma, cod. civ. - Locazione stipulata dal dante causa del debitore - Rilevanza - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI
All'acquirente di un bene immobile in sede di esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 2923, terzo comma, cod. civ., non è opponibile la preesistente locazione, qualora il canone locativo sia inferiore di oltre un terzo al giusto prezzo, o a quello risultante da precedenti locazioni, a nulla rilevando che il rapporto sia in corso al momento del pignoramento e la locazione sia stata stipulata dal dante causa del debitore espropriato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2923
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)