Sez. 3, Sentenza n. 16243 del 03/08/2005 (Rv. 584976 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI | Locazioni stipulate in data anteriore al pignoramento - Opponibilità all'acquirente - Limiti - Corrispettivo inferiore al giusto prezzo o al prezzo risultante da precedenti locazioni - Accertamento del giusto prezzo - Ricorso a presunzioni - Ammissibilità - Fatto notorio - Ammissibilità - Discrezionalità del giudice di merito - Sussistenza - Sindacabilità in cassazione - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI
In base al terzo comma dell'art. 2923 cod. civ., l'acquirente della cosa pignorata può liberarsi dall'obbligo di rispettare la locazione stipulata anteriormente al pignoramento ove dimostri che il canone locativo è inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni; a questo scopo egli può avvalersi di presunzioni, ed il giudice può ritenere notorio il giusto canone, sollevando in tale evenienza l'acquirente da qualsiasi onere probatorio al riguardo: il ricorso o meno al notorio costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2923 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)