Sez. 3 - , Sentenza n. 23508 del 27/07/2022 (Rv. 665608 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE | Locazione "a canone vile" stipulata in data anteriore al pignoramento (art. 2923, comma 3, c.c.) - Opponibilità all’acquirente del bene – Esclusione - Presupposti – Prova - Fattispecie in tema di sublocazione. ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata, l'acquirente della cosa pignorata può liberarsi dall'obbligo di rispettare la locazione stipulata anteriormente al pignoramento, ai sensi dell'art. 2923, comma 3, c.c., ove dimostri che il canone locativo è inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni, potendo il giudice far ricorso, nella relativa indagine, a qualsiasi argomento di prova offerto dalle parti, quale ad esempio, nel caso di sublocazione di immobile, il raffronto del canone di quest'ultima con quello della locazione, se del caso mediante la comparazione in termini percentuali, e comunque coerenti con i criteri di estimo, soprattutto ove l'immobile sia stato sublocato in estensione diversa rispetto a quella della locazione originaria.
Cod. Civ. art. 2923 com. 3, Cod. Civ. art. 1599
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)