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Sez. 2, Sentenza n. 3440 del 14/10/1976 (Rv. 382203 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - CORTILE - INOSSERVANZA DELLA DISTANZA LEGALE - INTERCAPEDINE VIETATA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1976-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382203-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - CORTILE - INOSSERVANZA DELLA DISTANZA LEGALE - INTERCAPEDINE VIETATA - CONFIGURABILITA.*

L'art 873 cod civ, il quale dispone che le costruzioni devono essere tenute a distanza non inferiore a quella legale, si applica anche all'ipotesi in cui uno dei proprietari abbia destinato a cortile la fascia di terreno posta tra il suo fabbricato, cui essa serve, ed il confine: la funzione di cortile, cosi attribuita ad un'area siffatta, non fa venir meno l'Obbligo di rispettare la distanza legale giacche un cortile di tal genere, ove abbia una larghezza inferiore a quella prescritta, costituisce al tempo stesso un'intercapedine vietata, poiche contrastante con le esigenze di igiene, salubrita e sicurezza degli abitanti. (Conf 1518/75, mass n 375116).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)