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Sez. 2 - , Ordinanza n. 19412 del 12/03/2019 Ud. (dep. 08/05/2019) Rv. 276561 - 01

IMPUGNAZIONI - CONCORSO E CONVERSIONE | “Simultaneus processus” - Sentenza di condanna – Irrogazione della sola pena dell’ammenda, previa riqualificazione del reato, nei confronti di un coimputato - Irrogazione della pena detentiva nei confronti degli altri coimputati appellanti – Mezzo di impugnazione esperibile – Appello - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276561-01

IMPUGNAZIONI - CONCORSO E CONVERSIONE

Il mezzo di impugnazione proponibile dall'imputato avverso la sentenza di condanna di primo grado che, previa riqualificazione del reato a lui ascritto, gli abbia irrogato la sola pena dell'ammenda, è l'appello e non il ricorso per cassazione qualora, a seguito di "simultaneus processus", con la medesima pronuncia impugnata sia stata inflitta, seppure per diverso titolo di reato, la pena detentiva nei confronti dei coimputati appellanti, onde la corte di appello non può dichiarare inammissibile l'impugnazione o convertire la medesima in ricorso per cassazione, ma, in virtù del principio espresso dall'art. 580 cod. proc. pen., deve decidere sulla stessa unitamente a quella proposta dai coimputati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)