Sez. 2 - , Sentenza n. 924 del 06/11/2018 Ud. (dep. 10/01/2019) Rv. 275520 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" | Sentenza di condanna alla sola ammenda per alcuni capi e di proscioglimento per altri relativi a reato punito con pena detentiva - Applicabilità della previsione di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM"
Nel caso di sentenza relativa a più capi di imputazione, nella quale sia pronunciata condanna alla sola pena dell'ammenda per alcuni di essi e il proscioglimento per altri capi (nella specie, relativi a contravvenzione punita con l'arresto), è esperibile da parte del pubblico ministero, che intenda impugnare entrambe le statuizioni, il rimedio dell'appello, non trovando applicazione la previsione di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. che opera unicamente nell'ipotesi in cui il pubblico ministero si limiti ad impugnare la statuizione di condanna alla pena dell'ammenda. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato come appello e trasmesso alla Corte competente il ricorso immediato per cassazione proposto dal pubblico ministero).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)