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Sez. 6 - , Sentenza n. 1677 del 11/12/2019 Cc. (dep. 16/01/2020) Rv. 278216 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Madre di prole di età inferiore a tre anni - Applicazione dell'art. 18, lett. p) l. n. 117 del 2019 – Esclusione – Ragioni - Condizioni ostative alla consegna – Salvaguardia dell'interesse del minore - Necessità.
Stato
decisa il 2019-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278216-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, il divieto di consegna previsto per il mandato di arresto europeo dall'art. 18, lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117, previsto nel caso di madre di prole di età inferiore ad anni tre, non si applica ai cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, e tuttavia – avendo riguardo tale disposizione ad un principio generale informato alla primaria esigenza di tutela dell'interesse dei minori – l'estradizione potrà essere disposta, ai sensi dell'art.705 cod.proc.pen., solo previa verifica che lo specifico trattamento penitenziario cui sarebbe sottoposta l'estradanda consenta la salvaguardia dell'integrità psicofisica del minore. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di estradizione verso l'Albania, emessa sul presupposto che la ricorrente, madre di prole di età inferiore a tre anni, sarebbe stata detenuta in una struttura riservata alle sole persone di sesso femminile, ove è garantito il diritto di tenere presso di sé i figli, in apposite sezioni e con personale qualificato).

Riferimenti normativi: Legge 04/10/2019 num. 117 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 lett. P CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2, Costituzione art. 31 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)