Sez. 6, Sentenza n. 52 del 30/12/2014 Cc. (dep. 05/01/2015) Rv. 261575 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condizioni ostativi alla consegna - Persona madre di prole di età inferiore a tre anni - Criterio cronologico di riferimento - Individuazione - Ragione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di mandato di arresto europeo, il divieto di consegna previsto dall'art. 18, lett. s), della L. n. 69 del 2005 riguardante la madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente - non previsto come tale dalla Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, ma ritenuto dal nostro ordinamento espressione di un principio generale informato alla primaria esigenza di tutela dell'interesse del bambino - opera avendo riguardo all'età del minore al momento in cui viene eseguito l'arresto della persona ricercata nel territorio dello Stato richiesto, perché è solo a partire da quella fase temporale che il contenuto e i fini sottesi alla previsione della citata norma di garanzia prendono corpo e possono essere specificamente attivati e soddisfatti nell'ambito della procedura di consegna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. S CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)