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Sez. L, Sentenza n. 281 del 15/01/1987 (Rv. 450028 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - MANCATA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN APPELLO E IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450028-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - MANCATA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN APPELLO E IN CASSAZIONE.*

Il provvedimento con il quale il giudice di primo grado non autorizza la chiamata in causa di un terzo ad istanza di parte, ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali, che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per Cassazione. (V 3914/78, mass n 393513; (V 4120/76, mass n 382773; (Conf 4497/84, mass n 436399).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)