Sez. 1, Sentenza n. 4120 del 10/11/1976 (Rv. 382773 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - CONCESSIONE DEL TERMINE - CHIAMATA DEL TERZO IUSSU IUDICIS - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - CONCESSIONE DEL TERMINE - CHIAMATA DEL TERZO IUSSU IUDICIS - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La facolta concessa alla parte di chiamare in causa un terzo, cui ritenga comune la lite, e limitata nel senso che la parte, la quale intenda avvalersene, deve, a norma dell'art 269 cod proc civ, citare il terzo nella prima udienza o, quanto meno, chiedere nella stessa prima udienza al giudice istruttore un termine per la chiamata del terzo. Sia la concessione di tale termine che la decisione sulla chiamata in causa del terzo iussu iudicis sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice di primo grado, la cui valutazione negativa non e suscettibile di Sindacato nelle successive fasi del giudizio e, tanto meno, in Sede di legittimita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)