Sez. 3, Sentenza n. 762 del 15/03/1972 (Rv. 356918 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - INCENDIO DELLA COSA LOCATA - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CONDUTTORE - LIMITI - IMPOSSIBILITA DI ACCERTARE LA CAUSA DELL'EVENTO - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE PER I DANNI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - INCENDIO DELLA COSA LOCATA - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CONDUTTORE - LIMITI - IMPOSSIBILITA DI ACCERTARE LA CAUSA DELL'EVENTO - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE PER I DANNI.*
A norma dell'art 1588 cod civ, il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per cause a lui non imputabili. Attesa la natura contrattuale di tale responsabilita, sussiste a carico del conduttore una presunzione generica di colpa che egli puo vincere solo dimostrando che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non era a lui imputabile; in difetto di tale prova, la causa sconosciuta della perdita e del deterioramento della cosa locata resta a suo carico. (Conf 1981'68, mass n 334004).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)