Sez. 3, Sentenza n. 3874 del 06/06/1983 (Rv. 428799 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA A CARICO DEL CONDUTTORE - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITÀ - CONTENUTO.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA A CARICO DEL CONDUTTORE - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITÀ - CONTENUTO.*
L'art. 1588 cod. civ. - per il quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che tali eventi si siano verificati per cause a lui non imputabili - pone una presunzione generica di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile. (Conf 3405/80, mass n 407223; (Conf 1682/77, mass n 385395; (Conf 0762/72, mass n 356918; (Conf 1981/68, mass n 334004).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)