Sez. 1, Ordinanza n. 11010 del 25/05/2005 (Rv. 581051 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Provvedimento di sospensione del processo "ex" art. 52 cod. proc. civ. a seguito di ricusazione del giudice - Impugnazione con regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Ai sensi del novellato art. 42 cod. proc. civ., e secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma, deve ritenersi impugnabile con istanza di regolamento di competenza anche il provvedimento di sospensione del processo adottato "ex" art. 52 cod. proc. civ. a seguito di ricusazione del giudice, giacchè pure in relazione ad un provvedimento sospensivo del processo di tal fatta, quantunque diverso e non analogo rispetto a quello previsto dall'art. 295 cod. proc. civ. (per il quale il rimedio del regolamento di competenza è espressamente previsto), viene comunque in rilievo il pari interesse della parte ad ottenerne il controllo di effettiva rispondenza allo schema legale di riferimento, ad evitare che, ove il provvedimento sia in concreto adottato in difformità da detto schema, si abbia un ingiustificato, e non altrimenti rimediabile, arresto (sia pure temporaneo) dell'"iter" processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)