Sez. 2, Ordinanza n. 18090 del 04/08/2010 (Rv. 615137 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - Querela di falso dell'opponente contro il verbale di contestazione - Provvedimento di sospensione ex art. 313 cod. proc. civ. - Controllo in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa a regolamento di competenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Nell'ipotesi di sospensione disposta in applicazione di specifiche disposizioni di legge, quale è il caso di cui all'art. 313 cod. proc. civ., in sede di regolamento necessario di competenza (art. 42 cod. proc. civ.) il controllo in sede di legittimità si deve limitare a verificare che si verta in ipotesi di proposizione di querela di falso e che tale disposizione non sia stata abusivamente invocata, atteso che essa non può procedere a un giudizio anticipato sugli aspetti. procedurali o sostanziali della querela di falso, spettanti al giudice della querela, che verrebbe altrimenti espropriato della competenza a decidere su materia a lui riservata. (Nella specie, relativa a giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la Corte ha negato l'ammissibilità del regolamento necessario di competenza, perché la querela di falso proposta dal ricorrente concerneva specificamente il valore probatorio del documento (il verbale di contestazione), posto alla base del provvedimento amministrativo impugnato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)