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Sez. L - , Ordinanza n. 16299 del 18/06/2019 (Rv. 654234 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI | Eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 - Sospensione dei contributi previdenziali - Soggetti beneficiari - Datori di lavoro privati - Limitazione - Indebita sospensione dei contributi per scelta erronea del datore pubblico - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654234-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI

L'art. 7, primo comma, O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253 - che prevede la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 - va interpretato alla stregua del disposto dell'art. 6, comma 1 bis, d.l. 9 ottobre 2006, n. 263, conv. in legge 6 dicembre 2006, n. 290, e, pertanto, è riferibile soltanto ai datori di lavoro privati; ciò, tuttavia, non comporta che non possa trovare applicazione, anche nell'ipotesi di indebita sospensione dei versamenti per un'erronea scelta del datore pubblico, il secondo comma del predetto art. 7, che prevede, tra l'altro, la riscossione dei contributi non corrisposti mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione.

Riferimenti normativi: Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 29/11/2002 num. 3253 art. 7 com. 1, Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 29/11/2002 num. 3253 art. 7 com. 2, Decreto Legge 09/10/2006 num. 263 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 06/12/2006 num. 290 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)