Sez. L, Sentenza n. 4963 del 28/03/2012 (Rv. 621607 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI | Eventi sismici dell'ottobre del 2002 - Sospensione del versamento dei contributi previdenziali per ordinanza di protezione civile - Beneficiari - Individuazione - Limiti - Datori di lavoro privati - Inclusione - Lavoratori loro dipendenti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI
La sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'ottobre del 2002, ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3253 del 2002, interpretato alla luce dall'art. 6, comma 1-bis, del d.l. n. 263 del 2006, convertito in legge n. 290 del 2006, va a beneficio dei datori di lavoro privati, e non dei loro dipendenti, essendo finalizzata a liberare risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali, e non ad incrementare le retribuzioni. (Nella specie, affermando il principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto l'opposizione del datore di lavoro avverso i decreti ingiuntivi ottenuti dai lavoratori per il pagamento delle somme trattenute dalle loro spettanze a titolo di recupero dei contributi sospesi).
Riferimenti normativi: Legge 24/02/1992 num. 225 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/12/2006 num. 290 CORTE COST., Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 29/11/2002 num. 3253 art. 7 com. 1, Decreto Legge 09/10/2006 num. 263 art. 6 com. 1 lett. BI CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)