Sez. L, Sentenza n. 4526 del 24/02/2011 (Rv. 616201 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI | Eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 - Sospensione dei contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone interessate - Soggetti beneficiari - Datori di lavoro privati - Limitazione - Fondamento.
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI
L'art. 7, primo comma, O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253 - che prevede la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 - va interpretato alla stregua del disposto dell'art. 6, comma 1 bis, d.l. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito in legge 6 dicembre 2006, n. 290 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la disciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali e non anche all'incremento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti.
Riferimenti normativi: Legge 24/02/1992 num. 225 art. 5 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/12/2006 num. 290 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/2006 num. 263 art. 6 com. 1 n. 2 CORTE COST., Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 29/11/2002 num. 3253 art. 7 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)