Sez. 1, Sentenza n. 782 del 22/01/1993 (Rv. 480409 - 01)
Beni - Immateriali - Marchio - Debole o forte | Marchio "forte" - Tutela - Segni distintivi similari - Confondibilità - Accertamento - Criteri.
Beni - Immateriali - Marchio - Debole o forte
Con riguardo alla tutela del marchio, l'apprezzamento di confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice del merito - le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate - non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo cioè all'insieme degli elementi salienti - grafici, fonetici e visivi -, nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio "forte", per essere frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti, la detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quello dei marchi deboli, poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)