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Sez. 1, Sentenza n. 3984 del 27/02/2004 (Rv. 570626 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE | Marchio forte - Tutela - Confondibilità fra segni distintivi similari - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570626-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE

La distinzione fra i due tipi di marchio, "debole" e "forte", si riverbera sulla loro tutela, nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del "cuore" del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume caratterizzando la sua spiccata attitudine individualizzante. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, la quale, applicando i criteri di giudizio propri del marchio forte, si era riferita, per escludere la confondibilità di segni distintivi similari - "Diana" e "Diana de Silva", usati per contraddistinguere prodotti di pelletteria -, non alla presenza di lievi modifiche o aggiunte, ma al contesto ed al significato distintivo di tali segni, che ha ritenuto essere - con valutazione congruamente e correttamente motivata - affatto differenziati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)