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Sez. 1, Sentenza n. 5821 del 24/06/1996 (Rv. 498274 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - IN GENERE | Carni e prodotti animali importati - Diritti di visita sanitaria - Riscossione in virtù di norme incompatibili con il diritto comunitario - Rimborso - Rifiuto dell'amministrazione in ragione dell'avvenuta traslazione dei diritti doganali su terzi - Onere della prova a carico dell'amministrazione ex art. 29 della legge n. 428 del 1990 - Omissione di richieste istruttorie da parte dell'amministrazione - Potere del giudice di compiere d'ufficio attività istruttorie - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498274-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - IN GENERE

In materia di rimborso di diritti di visita sanitaria su carni e prodotti animali importati, non dovuti perché riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con il diritto comunitario, l'art. 29 della legge n. 428 del 1990 impone all'amministrazione, che neghi il diritto al rimborso, di provare che esso non spetta in quanto il relativo onere è stato trasferito su altri soggetti. Ne consegue che, nel caso in cui l'amministrazione non abbia formulato alcuna richiesta istruttoria tendente a dimostrare tale traslazione (la quale non è, peraltro, desumibile in via presuntiva), il giudice del merito non può assumere iniziative istruttorie o andare alla ricerca di mezzi utili per l'accertamento dei fatti di causa, né, in particolare, può ordinare l'ispezione per la ricerca di documenti che, invece, l'amministrazione può ottenere attraverso la richiesta dell'ordine di esibizione.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)