Sez. 1, Sentenza n. 10151 del 20/11/1996 (Rv. 500647 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA | Traslazione del tributo - Carattere impediente - Prova - Onere dell'amministrazione - Mezzi - Richiesta di ispezione e di esibizione della documentazione contabile del contribuente - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA
In materia di rimborso di diritti erariali e sovraimposte di confine su importazioni di whisky, non dovuti perché riscossi in applicazione di disposizioni incompatibili con il diritto comunitario, l'art. 29 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 - norma espressamente retroattiva - impone all'amministrazione, che neghi il diritto al rimborso, di provare che esso non spetta in quanto il relativo onere è stato trasferito su altri soggetti. A tal fine la parte interessata può chiedere al giudice sia la ispezione ex art 118 cod. proc. civ. che la esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. della documentazione contabile del contribuente, senza che tale richiesta possa ritenersi inammissibile per il suo carattere esplorativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)