Sez. 3, Sentenza n. 2614 del 06/11/2013 Ud. (dep. 21/01/2014) Rv. 258595 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Omesso versamento di Iva - Elemento psicologico - Crisi di liquidità - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Nel reato di omesso versamento di Iva (art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000) ai fini dell'esclusione della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)