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Sez. 3, Sentenza n. 2614 del 06/11/2013 Ud. (dep. 21/01/2014) Rv. 258595 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Omesso versamento di Iva - Elemento psicologico - Crisi di liquidità - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2013-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258595-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Nel reato di omesso versamento di Iva (art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000) ai fini dell'esclusione della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)