Sez. 3, Sentenza n. 20266 del 08/04/2014 Ud. (dep. 15/05/2014) Rv. 259190 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Omesso versamento di ritenute certificate - Assoluta impossibilità di adempiere - Rilevanza - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Nel reato di omesso versamento di ritenuta certificate (art. 10-bis D.Lgs. n. 74, del 2000), l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto. (Fattispecie in cui la Corte ha considerato irrilevante la mancata riscossione di crediti osservando che l'inadempimento dei clienti rientra nel normale rischio di impresa).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)